La scissione societaria rientra nel genus delle c.d. operazioni straordinarie e, a differenza della fusione, realizza un fenomeno circolatorio e, in ultima analisi, di frammentazione del patrimonio aziendale, con possibili effetti anche sulla sfera dei terzi creditori. Di conseguenza, il legislatore ha previsto dei meccanismi di tutela dell’effettività della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c. che operano sia ex ante che ex post l’operazione di scissione. La tutela ex ante si concretizza nel diritto di opposizione di cui all’art. 2503 c.c., a cui rinvia l’art. 2506 ter, comma 5, c.c., per cui la scissione può essere attuata solo dopo sessanta giorni dall’ultima delle iscrizioni previste dall’art. 2502-bis e che i creditori possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione. Trattasi di una forma di tutela reale che opera come mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale della società interessata dalla scissione nel caso in cui l’operazione posta in essere preveda una suddivisione patrimoniale non proporzionata e potenzialmente lesiva per i creditori. La tutela ex post, invece, si concretizza nel vincolo di solidarietà passiva ex art. 2506 quater comma 3 c.c., il quale stabilisce che ciascuna società è solidamente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico.
In sede di opposizione alla scissione non basta al creditore dedurre genericamente una riduzione della garanzia patrimoniale, dovendo piuttosto egli fornire elementi idonei a sostenere l’esistenza di una effettiva probabilità che l’operazione – anche alla luce di una valutazione complessiva delle caratteristiche e degli effetti della stessa su un piano patrimoniale, economico e finanziario – possa arrecare un pregiudizio, non necessariamente attuale ma anche solo potenziale, al soddisfacimento del proprio credito. Tale rischio deve essere valutato considerando che il creditore opponente è creditore della società scindenda, quindi valutando, da un lato, le possibilità di soddisfacimento del credito avendo come riferimento le garanzie economico-patrimoniali che offre tale società prima ed indipendentemente dalla scissione e, dall’altro, le garanzie che offrirebbe, dopo la scissione, la società che rimarrebbe (la scissa) o diverrebbe (la beneficiaria) debitrice.