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Tribunale di Bologna, 31 Ottobre 2024, n. 2833/2024

Occultamento della causa di scioglimento, distrazione di beni e criteri di quantificazione del danno ex art. 2486 cod. civ.

Tribunale di Bologna, 31 Ottobre 2024, n. 2833/2024
Occultamento della causa di scioglimento, distrazione di beni e criteri di quantificazione del danno ex art. 2486 cod. civ.

Gli amministratori che, mediante l’appostazione in bilancio di poste attive fittizie o comunque inattendibili, occultino il reale stato di dissesto della società e ritardino l’accertamento della causa di scioglimento per perdita del capitale sociale, rispondono dei danni cagionati alla società e ai creditori ai sensi degli artt. 2485 e 2486 cod. civ.

La mancata consegna al curatore fallimentare di beni aziendali risultanti dalla contabilità, in difetto di prova della loro regolare alienazione e del versamento del prezzo nelle casse sociali, integra una condotta di distrazione imputabile agli amministratori, fonte di responsabilità risarcitoria.

In presenza di documentazione contabile frammentaria o inattendibile, il danno risarcibile derivante dalla prosecuzione dell’attività in violazione dell’art. 2486 cod. civ. può essere determinato sulla base della differenza tra attivo e passivo risultante dallo stato passivo fallimentare dichiarato esecutivo.

Data Sentenza: 31/10/2024
Carica: Presidente
Giudice: Michele Guernelli
Relatore: Vittorio Serra
Registro: RG 16415 / 2023
Allegato:
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Data: 14/05/2026
Massima a cura di: Cristiano Licini
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