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Tribunale di Bari, 5 Giugno 2024

Responsabilità dell’amministratore per indebita prosecuzione dell’attività sociale

Tribunale di Bari, 5 Giugno 2024
Responsabilità dell’amministratore per indebita prosecuzione dell’attività sociale

Se il danno arrecato dall’amministratore consiste nelle perdite conseguenti alla prosecuzione indebita dell’attività della società dopo il verificarsi dei presupposti dello scioglimento, occorre ricorrere – ove ne ricorrano i presupposti – al criterio equitativo della differenza tra i patrimoni netti (art. 2486 co. 3 c.c.), avendo cioè riguardo alla differenza tra il patrimonio netto alla data di apertura del fallimento ed il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento.

Data Sentenza: 05/06/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Michele De Palma
Registro: RG 6762 / 2023
Allegato:
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Data: 27/05/2026
Massima a cura di: Flaminia Marasà
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