L’azione di responsabilità contro il curatore revocato, oggi liquidatore giudiziale, prevista dall’art. 38 legge fall., quando esercitata dal nuovo curatore, ha natura contrattuale, in considerazione della natura del rapporto (equiparabile lato sensu al mandato) e del suo ricollegarsi alla violazione degli obblighi posti dalla legge a carico dell’organo concorsuale. Il tal senso depone la formulazione dell’art. 38 legge fall. nel richiamo alla diligenza professionale di cui all’art. 1176 comma 2 c.c.. Va ricordato, infatti che la prestazione si determina per un verso, secondo lo sforzo diligente richiesto a soddisfare l’interesse del creditore e, per altro verso, la prestazione deve considerarsi liberatoria quando essa abbia comunque conseguito il soddisfacimento dell’interesse del creditore, pur non essendo esattamente conforme al previsto per la presenza di irrilevanti inesattezze qualitative o quantitative.
I medesimi principi trovano applicazione all’azione di responsabilità proposta dal nuovo commissario liquidatore nei confronti del commissario revocato, in virtù del rinvio operato dall’art. 199 l.f. all’art. 38 l.f. Tale azione fa valere la violazione degli obblighi gravanti sul commissario revocato, sia generici, fondati su clausole generali, quali la buona fede, sia specifici, in virtù di disposizioni normative ad hoc, come quelle previste dagli artt. 204, 205 e 209 l.f. Trattandosi, comunque, di azione risarcitoria, devono pur sempre aggiungersi, quali elementi indefettibili della fattispecie, in virtù della funzione riparatoria e compensativa della responsabilità civile, le conseguenze giuridiche dannose determinate dal torto contrattuale.