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Tribunale di Brescia, 3 Agosto 2024

Requisiti per la sospensione cautelare della cessione di quote e inopponibilità della cessione

Tribunale di Brescia, 3 Agosto 2024
Requisiti per la sospensione cautelare della cessione di quote e inopponibilità della cessione

Non è possibile individuare effetti della cessione di quote suscettibili di essere sospesi in via cautelare, dal momento in cui il trasferimento della quota in favore del terzo è stata iscritta nel registro delle imprese. Infatti, da tale iscrizione discende, ai sensi dell’art. 2740, comma 2, c.c., l’opponibilità, nei confronti della società, dell’ingresso del nuovo socio.

La violazione della clausola contenente un patto di prelazione comporta l’inopponibilità, nei confronti della società e dei soci titolari del diritto di prelazione, della cessione della partecipazione sociale, nonché l’obbligo di risarcire il danno eventualmente prodotto, alla stregua delle norme generali sull’inadempimento delle obbligazioni, ma in ogni caso non comporta alcun riconoscimento di un diritto potestativo di riscattare la partecipazione nei confronti dell’acquirente, che non integra un rimedio generale in caso di violazioni di obbligazioni contrattuali, ma solo una forma di tutela specificamente apprestata dalla legge e conformativa dei diritti di prelazione, previsti per legge, spettante ai relativi titolari

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 03/08/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Davide Scaffidi
Registro: RG 7153 / 2024
Allegato:
Stampa Massima
Data: 15/03/2026
Massima a cura di: Andrea Sigliano
Andrea Sigliano

Praticante avvocato nell'ambito del contenzioso societario, civile e finanziario. Laureato presso l'Università degli Studi di Milano con una tesi sull'abusiva concessione del credito.

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