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Tribunale di Bari, 9 Gennaio 2024

Procedimento d’urgenza e obblighi informativi

Tribunale di Bari, 9 Gennaio 2024
Procedimento d’urgenza e obblighi informativi

Nell’ambito del procedimento di urgenza, ai sensi dell’articolo 700 c.p.c., il presupposto del periculum in mora deve essere inteso quale pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile, conseguente al tempo occorrente per una decisione nel merito, connotato dai caratteri dell’imminenza ed attualità. Pertanto, il danno paventato, non dev’essere di remota possibilità, bensì deve incombere con vicina probabilità.

[nella fattispecie concreta, il Tribunale ha statuito che il rischio di una cattiva gestione societaria e l’ipotesi di conseguenti ricadute negative sulla posizione della ricorrente (i.e. socio accomandatario di società di accomandita semplice) appaiono quali rischi remoti e non automaticamente riconducibili alla violazione degli obblighi informativi posti a carico del socio accomandatario].

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 09/01/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Laura Vincenza Amato
Registro: RG 12074 / 2023
Allegato:
Stampa Massima
Data: 29/04/2026
Massima a cura di: Alessandro Baffoni
Alessandro Baffoni

Laureato con il massimo dei voti presso la Scuola di Giurisprudenza di Bologna. Svolge la Professione presso lo Studio legale BCL di Bologna, nel settore del diritto societario e della crisi di impresa.

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