Nell’ambito del procedimento di urgenza, ai sensi dell’articolo 700 c.p.c., il presupposto del periculum in mora deve essere inteso quale pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile, conseguente al tempo occorrente per una decisione nel merito, connotato dai caratteri dell’imminenza ed attualità. Pertanto, il danno paventato, non dev’essere di remota possibilità, bensì deve incombere con vicina probabilità.
[nella fattispecie concreta, il Tribunale ha statuito che il rischio di una cattiva gestione societaria e l’ipotesi di conseguenti ricadute negative sulla posizione della ricorrente (i.e. socio accomandatario di società di accomandita semplice) appaiono quali rischi remoti e non automaticamente riconducibili alla violazione degli obblighi informativi posti a carico del socio accomandatario].