La disciplina di cui all’art. 818 c.p.c. risultante dalle modiche apportate dall’art. 3 comma 52 d.lgs. 10 ottobre, 2022, n. 149, riconosce alle parti, anche mediante rinvio a regolamenti arbitrali, il potere di attribuire agli arbitri la concessione di misure cautelari. Tuttavia, il nuovo assetto normativo riconosce il potere cautelare agli arbitri unicamente qualora vi sia una espressa volontà delle parti in tal senso, che deve risultare dalla convenzione di arbitrato o da atto scritto anteriore all’instaurazione del giudizio arbitrale e che deve formare oggetto di una pattuizione ulteriore rispetto a quella di deferire agli arbitri la risoluzione del merito della controversia. La previsione presente al secondo comma dell’art. 818 c.p.c., secondo cui “Prima dell’accettazione dell’arbitro unico o della costituzione del collegio arbitrale, la domanda cautelare si propone al giudice competente ai sensi dell’articolo 669 quinquies”, mira a garantire la tutela cautelare nel lasso di tempo che va dal momento della proposizione della domanda d’arbitrato e la formazione dell’organo arbitrale, rendendo così competente il giudice ordinario fino al momento in cui l’arbitro unico non accetti l’incarico o non venga costituito il collegio arbitrale.
L’annullamento della deliberazione assembleare di esclusione di un socio in esito ad opposizione proposta ex art. 2287, comma 2, cod. civ. – in quanto avente natura costitutiva – opera ex tunc, ossia ricostituisce dalla pronuncia lo status di socio, ma con effetto retroattivo quanto alle conseguenze, in quanto comporta la reintegrazione del socio stesso nella sua posizione anteriore e nella pienezza dei diritti da essa derivati. La sospensione della delibera assembleare di esclusione del socio, disposta in via cautelare, ha natura conservativa, mirando proprio ad evitare – attraverso un ripristino provvisorio del rapporto societario che impedisca che i diritti del socio vengano ad essere definitivamente compromessi, non percependo eventuali utili, né potendo influire, ove si tratti di società di persone, sulla sua amministrazione e gestione – che la durata del processo possa incidere irreversibilmente sulla posizione del socio stesso.
Nelle società di persone, se l’amministrazione spetta disgiuntamente a più soci, i soci amministratori non addetti ad una specifica attività o settore hanno il diritto di avere dall’amministratore che vi è preposto notizia sullo svolgimento dei relativi affari, di consultarne i documenti di gestione e, all’esito, di ottenere il rendiconto, che non coincide con la mera informazione conseguente al bilancio, e cioè al documento generale sull’attività economica della società, che è unico, ma si determina in ragione dell’altrui amministrazione. Il diritto al rendiconto assume un rilievo preminente e rientra tra i più importanti diritti spettanti ai soci non amministratori, non solo perché funzionale al diritto alla distribuzione degli utili, essendo il diritto agli utili subordinato appunto alla sola approvazione del rendiconto, ma anche e soprattutto in quanto strumento di controllo dell’attività sociale svolta dagli amministratori, tenuto altresì conto del fatto che le società di persone non sono tenute alla redazione del bilancio.
Il diritto al rendiconto prescinde da una richiesta del socio in tal senso e la sua presentazione rientra tra i doveri dell’amministratore. Il pregiudizio derivante dall’omessa presentazione del rendiconto è per il socio di società di persone in re ipsa, dal momento che, come visto, se l’amministratore non presenta il rendiconto, il socio – diversamente da quanto accade nelle società di capitali, ove occorre una delibera assembleare che ne autorizzi la distribuzione – non percepisce gli utili. L’omessa presentazione del conto, oltre ad essere fonte di responsabilità per l’amministratore, costituisce una giusta causa di revoca, ove pregiudichi il rapporto fiduciario tra le parti.
In tema di amministrazione d’impresa, il rendiconto di esercizio va presentato con cadenza annuale, ragione per cui ove si trattasse di rendiconti elaborati nelle more del giudizio cautelare, essi sarebbero tardivi ed inidonei a sanare le omissioni dell’amministratore.