Il venir meno, nel corso del giudizio, della situazione legittimante la nomina del curatore speciale della società ex art. 78, comma 2°, c.p.c., impone al giudice di procedere, anche d’ufficio, alla revoca della nomina del curatore speciale, pena la nullità del procedimento per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio della società.
La società risulta invalidamente rappresentata in giudizio da soggetto privo dei relativi poteri quando, successivamente alla nomina del curatore speciale ex art. 78, comma 2°, c.p.c., venga nominato nel corso del giudizio un nuovo organo amministrativo o amministratore facendo così venir meno l’originaria situazione di conflitto di interessi che aveva giustificato la nomina del curatore speciale.
Qualora la società sia stata invalidamente rappresentata dal curatore speciale ex art. 78, comma 2°, c.p.c., non revocato nonostante il venir meno, nel corso del giudizio, della situazione legittimante la sua nomina, il giudice d’appello è tenuto a procedere, ai sensi dell’art. 354, comma 4°, c.p.c., alla rinnovazione degli atti del procedimento viziati a causa del loro compimento in assenza della costituzione, a mezzo difensore, del nuovo rappresentante legale della società, ammettendo la produzione documentale che fosse rimasta preclusa in primo grado anche ai sensi dell’art. 294 c.p.c.
In tema di azione di responsabilità del socio di s.r.l. ex art. 2476, comma 3°, c.c., l’intervenuta estinzione della società nel corso del procedimento determina l’instaurarsi di una comunione pro indiviso, che esclude la legittimazione del singolo socio a pretendere pro quota un credito sociale ancora sub iudice