Lo storno di bilancio mediante il quale viene effettuato il trasferimento dell’intero saldo dal sottoconto di cassa ad un sottoconto appositamente creato, il cui ammontare viene svalutato dalla successiva iscrizione nel libro giornale di un accantonamento al fondo per la svalutazione crediti di pari importo, costituisce – stante l’assenza di una legittima ragione contabile – un’operazione artificiosa che comporta il venir meno della disponibilità di quell’importo. In altri termini, una simile operazione di bilancio trasforma una giacenza fisica di denaro in un credito svalutato. Quando, a seguito di tale artificio, il patrimonio attivo della società risulti inferiore all’entità dei crediti ammessi al passivo del fallimento, gli amministratori formali – ai sensi dell’articolo 2467 c.c. – rispondono solidalmente e personalmente per il danno cagionato ai creditori sociali e sono tenuti al pagamento della somma in favore del fallimento. Lo stesso trattamento deve altresì ritenersi applicabile nei confronti degli amministratori di fatto, laddove risulti provato che essi rivestano un ruolo di gestione sostanziale della società, esercitando in modo continuativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione (articolo 2639 c.c.).