La cessione totalitaria delle partecipazioni sociali, accompagnata dall’obbligo dell’acquirente di liberare il cedente e il suo socio-fideiussore dalle garanzie prestate per i debiti sociali, è risolubile quando l’acquirente ometta di soddisfare i debiti della società e non provveda alla liberazione dalle fideiussioni, lasciando altresì l’unico cespite aziendale abbandonato e inattivo; tale inadempimento, di non scarsa importanza, legittima la declaratoria di risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c., con ricostituzione in capo al cedente della titolarità esclusiva delle partecipazioni e ordine di annotazione nel registro delle imprese.