Il modello di utilità è valido ai sensi dell’art. 82 c.p.i. quando conferisca a un oggetto preesistente un’utilità nuova in termini di particolare efficacia o comodità d’impiego, come la conformazione delle alette di chiusura di un contenitore di sicurezza per la presa OBD delle autovetture, che rafforza il serraggio e impedisce di fare leva con un utensile; l’ideazione, frutto di ricerca applicata e di sviluppo sperimentale, non è scontata per il tecnico del ramo, anche se non raggiunge il livello di un’invenzione. Il rigetto della domanda di brevetto per invenzione presentata dal concorrente per un dispositivo analogo non prova la mancanza di novità del modello di utilità, perché i requisiti dei due titoli sono diversi.
La contraffazione per equivalenti del modello di utilità richiede che il dispositivo contestato utilizzi il medesimo concetto innovativo e ne consegua pari utilità, e va esclusa quando esso sia una variante di modelli già noti nello stato della tecnica e non riproduca la particolarità della rivendicazione, come per contenitori privi delle alette a elle, il cui effetto protettivo dipende da una diversa conformazione del coperchio. Ai fini del confronto rileva il modello come descritto e rivendicato nella domanda, e non il prodotto commercializzato dal titolare con caratteristiche ulteriori; la reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese.