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Tribunale di Bologna, 5 Febbraio 2025

Il diritto degli amministratori di informazione e di consultazione della documentazione sociale

Tribunale di Bologna, 5 Febbraio 2025
Il diritto degli amministratori di informazione e di consultazione della documentazione sociale

Il diritto di informazione e di consultazione spetta agli amministratori in quanto tali, per effetto semplicemente dell’incarico ricevuto, essendo chiaro che, senza accesso alle informazioni, non si può agire informati. L’Amministratore, proprio perchè ha un diritto di esaminare i documenti che è anche un dovere, derivante dall’incarico che ha accettato, deve avere la competenza per effettuare personalmente l’esame e trovare il tempo necessario a farlo, nell’interesse in primo luogo della società.

Ai soci, siano o non siano amministratori o ex amministratori, spetta il diritto di informazione e consultazione previsto dall’art. 2476 comma 2 c.c. Agli ex amministratori, che non siano soci, non spetta alcun diritto di informazione e consultazione, posto che i diritti- doveri derivanti dall’incarico sono cessati e che il diritto di cui all’art. 2476 comma 2 c.c. non è mai sorto. Ne consegue che gli ex amministratori, che non sono soci, non hanno diritto di accedere alla documentazione sociale.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 05/02/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Vittorio Serra
Registro: RG 10972 / 2024
Allegato:
Stampa Massima
Data: 25/06/2026
Massima a cura di: Giuliana Scampoli
Giuliana Scampoli

Negli anni ha maturato una specifica esperienza nel settore del diritto societario, del diritto commerciale e della contrattualistica, svolgendo principalmente consulenza professionale (sia stragiudiziale che giudiziale) in favore di imprese. E' iscritta all'Albo degli Avvocati di Roma.

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