Il socio di s.r.l. è titolare ex lege di un diritto soggettivo a svolgere l’ispezione delle scritture contabili e dei documenti amministrativi della società partecipata, diritto che integra il contratto di società ed a cui corrisponde specularmente l’obbligo della società di consentirne l’esercizio. Tale diritto ha ad oggetto l’informazione sullo svolgimento degli affari sociali, la consultazione dei libri sociali e dei documenti amministrativi nel luogo in cui si trovano — e dunque lo svolgimento dell’attività ispettiva — e, all’esito di questa, l’estrazione a proprie spese di copia dei documenti ritenuti utili e rilevanti.
L’obbligo della società di consentire al socio l’attività di controllo deve essere adempiuto con la diligenza professionale di cui all’art. 1176, comma 2, c.c., richiesta dalla natura societaria del diritto di controllo del socio e corrispondente alla diligenza dovuta dall’amministratore nell’adempimento degli obblighi aventi titolo nel rapporto societario.
Il diritto d’ispezione del socio deve essere esercitato nei limiti della buona fede, superati i quali l’esercizio del diritto trasmoda nell’abuso; la buona fede deve permeare tanto l’esercizio dei diritti quanto l’adempimento degli obblighi derivanti dal contratto sociale.
Il socio non ha diritto a vedersi inviare la documentazione a semplice richiesta e a prescindere dallo svolgimento dell’attività ispettiva; la società, per converso, ben può inviare al socio copia dei documenti richiesti, così riconoscendo la legittimità della richiesta e facendo venir meno l’interesse all’ispezione.
Sussiste il periculum in mora richiesto per la tutela d’urgenza ex art. 700 c.p.c. allorché l’inadempimento della società all’obbligo di consentire l’ispezione determina specularmente la permanente ed attuale compressione del diritto del socio all’informazione di cui all’art. 2476, comma 2, c.c. Non può peraltro essere accolta la domanda di condanna della società al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo ai sensi dell’art. 614-bis c.p.c. ove non vi sia ragione di ritenere che essa non adempia spontaneamente all’ordine giudiziale, salva l’adozione, in caso contrario, degli opportuni provvedimenti.