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Corte d'appello di Ancona, 18 Giugno 2024, n. 952/2024

Revisore legale e prelievi ingiustificati degli amministratori: responsabilità solidale e polizza per l’intero

Corte d'appello di Ancona, 18 Giugno 2024, n. 952/2024
Revisore legale e prelievi ingiustificati degli amministratori: responsabilità solidale e polizza per l’intero

Il revisore legale deve verificare la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili e la coerenza e congruità di tutte le voci del bilancio, senza limitarsi a un controllo formale, e risponde in solido con gli amministratori ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 39/2010. A fronte di ripetuti prelievi di cassa a favore dei soci amministratori, non deliberati dall’organo amministrativo e privi di giustificazione gestoria, il revisore non può limitarsi a verificarne l’appostazione contabile ma deve segnalarne l’anomalia; il nesso causale sussiste perché una diligente segnalazione avrebbe con ogni probabilità fatto emergere la crisi e consentito reazioni tempestive, anche cautelari, dei creditori e il recupero delle somme, mentre il bilancio confortato dal revisore le ha impedite.

Il danno è pari alle somme uscite dalla cassa, perché la conservazione del patrimonio riguarda anche la natura delle voci dell’attivo e non è indifferente sostituire liquidità con crediti verso soci non di immediata riscossione; la responsabilità solidale consente di agire per l’intero contro il revisore senza beneficio di escussione degli amministratori, e la graduazione degli apporti rileva solo nei rapporti interni, con la presunzione di pari colpa dell’art. 2055, terzo comma, c.c. Le schede contabili che attestano giroconti per compensazione o per chiusura, formate dagli stessi amministratori, non provano la restituzione dei prelievi, e spetta agli amministratori dimostrare che le somme siano state impiegate per costi o debiti della società.

L’eccezione di inoperatività della polizza di responsabilità civile è una mera difesa, rilevabile d’ufficio anche in appello salvo il giudicato interno. È nulla, perché snatura la causa dell’assicurazione della responsabilità civile come assicurazione del patrimonio, la clausola che limiti la garanzia alla sola quota interna di responsabilità dell’assicurato responsabile in solido: l’assicuratore copre l’intera obbligazione verso il danneggiato, spese comprese, salva la surroga nel regresso verso i corresponsabili ai sensi dell’art. 1203, n. 3, c.c.

Data Sentenza: 18/06/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Annalisa Gianfelice
Registro: RG 152 / 2020
Allegato:
Stampa Massima
Data: 30/09/2026
Massima a cura di: Antonio Bramanti
Antonio Bramanti

Iscritto all’Albo degli Avvocati di Firenze. Ha conseguito un LLM in International Financial Law presso il King’s College London. Attualmente collabora con Deloitte Legal, dove svolge attività di assistenza e consulenza legale nell’ambito di operazioni di fusioni e acquisizioni, corporate finance, private equity, nonché su tematiche attinenti alla corporate governance e alla contrattualistica d’impresa.

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