In tema di simulazione soggettiva, la prova dell’accordo simulatorio deve necessariamente estendersi anche alla partecipazione del terzo all’intesa simulatoria; in difetto, ricorre l’ipotesi diversa dell’interposizione reale. Tale prova è richiesta sia nelle controversie tra interponente e/o interposto e il terzo, sia nei giudizi che vedano contrapposti tra loro l’interponente e l’interposto.
Laddove oggetto della predetta simulazione sia un contratto di cessione di quote, la prova dell’intento simulatorio tra le parti deve essere fornita mediante il deposito della controdichiarazione scritta attestante l’adesione all’accordo simulatorio del terzo contraente