Il sospetto di manovre abusive a danno dei soci di minoranza per effetto di una deliberazione assembleare può dirsi escluso quando essa risulti del tutto conforme, nei suoi esiti finali, a quanto previsto in un piano di concordato preventivo omologato [nella specie, azzeramento e ricostituzione del capitale sociale nella misura minima prevista dal piano].
Nella comparazione tra il pregiudizio del socio impugnante e quello della società, l’interesse del socio di minoranza a differire la propria uscita dalla compagine, conseguente all’azzeramento e alla ricostituzione del capitale cui non può partecipare, soccombe rispetto all’interesse della società a disporre immediatamente delle risorse da cui dipende il rispetto degli impegni concordatari; ove, anche rettificando le poste di bilancio contestate, il patrimonio netto resti negativo, l’interesse del socio alla declaratoria di nullità del bilancio non giustifica la sospensione della delibera di approvazione, che non condurrebbe a un apprezzabile risultato utile.
Le deliberazioni assembleari possono essere sospese fino a quando non abbiano prodotto, secondo una formula ricorrente in giurisprudenza, effetti “irreversibili”. Questa formula deve essere intesa, nel senso che le deliberazioni possono essere sospese, fino a quando vi siano effetti diretti delle deliberazioni stesse, di cui la sospensione può impedire il verificarsi, e cioè fino a quando vi siano effetti che non si sono ancora interamente prodotti (posto che la sospensione, per sua natura, è rivolta al futuro e non può aver riflessi su ciò che è accaduto). Gli effetti da prendere in considerazione, poi, sono gli effetti pregiudizievoli concretamente dedotti a sostegno dell’impugnazione, e non ogni possibile futura conseguenza delle deliberazioni impugnate, poiché diversamente la sospensione sarebbe sempre ammissibile, visto che qualunque evento proietta degli effetti nel futuro. Ne consegue che, una volta interamente sottoscritto e versato l’aumento di capitale deliberato previo azzeramento, l’effetto pregiudizievole dedotto è irreversibile e l’istanza di sospensione è inammissibile.