Ai fini della determinazione della competenza per valore, si sommano al capitale richiesto, ai sensi dell’art. 10, comma 2, c.p.c., gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione della domanda, purché autonomamente richiesti, e non anche quelli posteriori, che sono l’effetto dell’accertamento del diritto contenuto nella sentenza. Qualora la domanda di pagamento degli interessi legali sulla somma capitale sia stata formulata con riferimento ai soli interessi successivi alla notificazione dell’atto introduttivo, la competenza si determina con riferimento alla sola somma richiesta a titolo di capitale [nella specie, domanda di rimborso della quota versata dal socio receduto da una cooperativa edilizia, di importo pari al limite della competenza del giudice di pace].
La pronuncia con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara la propria incompetenza per valore comporta necessariamente la revoca del decreto opposto, con la conseguenza che l’opponente ha diritto alla liquidazione delle spese di lite a prescindere dall’esito del giudizio sul credito davanti al giudice ad quem.