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Tribunale di Catania, 9 Maggio 2025

Interessi legali successivi alla notifica dell’atto introduttivo esclusi dal computo del valore della causa

Tribunale di Catania, 9 Maggio 2025
Interessi legali successivi alla notifica dell’atto introduttivo esclusi dal computo del valore della causa

Ai fini della determinazione della competenza per valore, si sommano al capitale richiesto, ai sensi dell’art. 10, comma 2, c.p.c., gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione della domanda, purché autonomamente richiesti, e non anche quelli posteriori, che sono l’effetto dell’accertamento del diritto contenuto nella sentenza. Qualora la domanda di pagamento degli interessi legali sulla somma capitale sia stata formulata con riferimento ai soli interessi successivi alla notificazione dell’atto introduttivo, la competenza si determina con riferimento alla sola somma richiesta a titolo di capitale [nella specie, domanda di rimborso della quota versata dal socio receduto da una cooperativa edilizia, di importo pari al limite della competenza del giudice di pace].

La pronuncia con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara la propria incompetenza per valore comporta necessariamente la revoca del decreto opposto, con la conseguenza che l’opponente ha diritto alla liquidazione delle spese di lite a prescindere dall’esito del giudizio sul credito davanti al giudice ad quem.

Data Sentenza: 09/05/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Mariano Sciacca
Registro: RG 785 / 2023
Allegato:
Stampa Massima
Data: 12/09/2026
Massima a cura di: Antonio Strino
Antonio Strino

Senior Associate presso lo studio legale Orsingher Ortu Avvocati Associati in Milano. Laureato con lode presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli nel 2019. Avvocato dal 2021.

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