Ai sensi del secondo comma dell’art. 2400 c.c., la revoca dei sindaci necessita della successiva “approvazione” del Tribunale, previo positivo controllo circa l’esistenza di una sottostante “giusta causa”, onde tutelare e garantire l’indipendenza e la stabilità dell’organo di controllo.
In tale ambito il concetto di giusta causa è una “nozione aperta”, che comprende ogni situazione che faccia venir meno il rapporto di funzionale affidabilità tra soci e sindaci – e che più comunemente si risolve in un addebito di protratta inattività e violazione dei loro doveri, una volta che essi valgano a pregiudicare il ruolo fiduciario e imparziale a tutela degli interessi della società, nonché dei diritti dei soci e dei terzi – e tuttavia l’autonoma iniziativa di revocare i sindaci presuppone un’apposita delibera, che di questi fatti abbia reso ragione sottoponendoli alla valutazione di tutti gli interessati, nell’ambito di un idoneo contraddittorio.
Il verbale assembleare deve compiutamente indicare i motivi per i quali la revoca viene disposta, allo scopo di garantire la corretta instaurazione del contraddittorio tra i soci, gli amministratori e gli stessi sindaci già in sede di delibera assembleare, dal momento che l’approvazione da parte del Tribunale rappresenta il momento conclusivo di un iter procedimentale che deve considerarsi iniziato – secondo modalità formalmente complete – fin da quel momento “stragiudiziale”.