La fusione per incorporazione tra due società comporta che i valori attivi e passivi della incorporata vanno a ricomporsi, insieme a quelli della incorporante, nel bilancio della società risultante dalla fusione; alcuni valori – tra i quali i reciproci debiti e crediti delle partecipanti alla fusione o le partecipazioni di una società nell’altra – non possono confluire nei bilanci di quest’ultima ma devono essere annullati. Se il valore della partecipazione annullata supera quello della porzione del patrimonio netto apportata dall’incorporata si ha un disavanzo di fusione. Il disavanzo di fusione deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dell’attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione e, per la differenza, ad avviamento; secondo il principio contabile OIC 4, tuttavia, il valore non imputabile a specifici elementi può essere considerato avviamento solo ove possibile e deve altrimenti essere eliminato dall’attivo, con detrazione dalla riserva o iscrizione a costo nel conto economico, sicché l’iscrizione di un avviamento da disavanzo di fusione privo di sostanza economica può occultare la perdita del capitale.
Accertata la perdita del capitale, gli amministratori sono tenuti a rilevare la causa di scioglimento e a limitare la gestione a soli atti conservativi; la stipula di operazioni non conservative (quali finanziamenti bancari o nuovi contratti) è fonte di responsabilità ex art. 2486 c.c. Il danno risarcibile non coincide con il capitale dei debiti contratti, ma con le sole componenti effettivamente pregiudizievoli (quali penali e interessi ultralegali), restando esclusi gli esborsi che costituiscano mera restituzione di anticipazioni e gli interessi nella misura legale, quali corrispettivo dell’utilità del denaro.
Quando il convenuto chiami in causa un terzo quale corresponsabile dell’evento dannoso [nella specie, il professionista che aveva redatto i bilanci], la domanda risarcitoria dell’attore si estende al terzo anche in assenza di espressa dichiarazione solo se fondata sul medesimo rapporto sostanziale; ove il curatore, pur senza pronunciarsi espressamente, abbia costantemente sostenuto che la responsabilità per i bilanci errati grava sugli amministratori, la sua posizione va intesa come univoca esclusione del terzo dai destinatari della domanda, con la conseguenza che l’obbligazione del terzo sussiste soltanto in via di regresso verso i convenuti.