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Tribunale di Venezia, 5 Luglio 2025

Partecipazione sociale in comunione, rappresentante comune e revoca cautelare

Tribunale di Venezia, 5 Luglio 2025
Partecipazione sociale in comunione, rappresentante comune e revoca cautelare

Il rappresentante comune delle partecipazioni sociali in comunione, nominato ai sensi dell’art. 2468 c.c., non è titolare di un autonomo potere decisionale, ma ha il compito di raccogliere e rappresentare unitariamente la volontà dei contitolari della quota. Ne consegue che l’esercizio del diritto di voto in assemblea sulla base di una determinazione unilaterale del rappresentante, in difetto di previa consultazione dei comunisti e come se egli fosse titolare esclusivo della partecipazione, integra grave inadempimento dei doveri inerenti alla carica e costituisce giusta causa di revoca cautelare.

La figura del rappresentante comune della partecipazione sociale in comunione è riconducibile a quella del mandatario collettivo; ne consegue che anche il singolo comunista, in presenza di giusta causa ai sensi dell’art. 1726 c.c., può chiederne la revoca giudiziale e ottenere tutela cautelare ex art. 700 c.p.c., ove la permanenza nella carica sia idonea ad arrecare un pregiudizio grave e irreparabile ai diritti partecipativi dei contitolari.

In materia di partecipazioni sociali in comunione, non sussiste litisconsorzio necessario della società nel giudizio promosso nei confronti del rappresentante comune per ottenerne la revoca, quando la causa petendi risieda nella violazione degli obblighi assunti dal rappresentante verso i comunisti e non involga rapporti facenti capo alla società.

La pendenza del giudizio di divisione della partecipazione sociale in comunione non determina continenza rispetto al separato procedimento cautelare avente ad oggetto la revoca del rappresentante comune, trattandosi di azioni fondate su distinta causa petendi e in difetto di un rapporto di pregiudizialità tra l’accertamento dell’inadempimento del rappresentante e la decisione sulla domanda divisionale.

Sussiste il periculum in mora ai fini della revoca cautelare del rappresentante comune delle partecipazioni sociali allorché emerga il rischio concreto di reiterazione di condotte idonee a comprimere, fino alla divisione della quota, l’effettivo esercizio dei diritti partecipativi spettanti al contitolare.

Il giudice adito in via cautelare per la revoca del rappresentante comune delle partecipazioni sociali non può procedere contestualmente alla nomina di un nuovo rappresentante, dovendo tale nomina essere richiesta al tribunale nelle forme previste dall’art. 2468 c.c., che richiama gli artt. 1105 e 1106 c.c.

Data Sentenza: 05/07/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Lina Torresan
Registro: RG 24854 / 2024
Allegato:
Stampa Massima
Data: 29/04/2026
Massima a cura di: Luca Perotta
Luca Perotta

Nato a Busto Arsizio (VA) il 21 marzo 1991, laureato presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, svolgo la professione di avvocato presso lo Studio FPB Legal di Milano. Sono specializzato in contenzioso commerciale e societario.

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