Il convenuto deve eccepire l’incompetenza territoriale del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. (e, in caso di cumulo soggettivo, ai sensi dell’art. 33 c.p.c., con riguardo a tutti i convenuti), indicando in modo specifico, per ciascun criterio, quale sia il giudice ritenuto competente. In mancanza, o qualora l’eccezione risulti inefficace, il giudice non può rilevare d’ufficio profili di incompetenza non dedotti, con la conseguenza che la competenza resta radicata in base al criterio non contestato o non adeguatamente argomentato. Trattandosi, inoltre, di un’eccezione di rito in senso stretto, la sua formulazione richiede un’esplicita attività argomentativa sotto entrambi i profili indicati.
Al fine di accertare la rinomanza del marchio occorre prendere in considerazione la quota di mercato coperta dal marchio, l’intensità, l’ambito geografico e la durata del suo uso, nonché l’entità degli investimenti realizzati dall’impresa per promuoverlo e le campagne pubblicitarie svolte.
Non sussiste violazione del marchio rinomato nel caso in cui la somiglianza sia talmente vaga da impedire un reale richiamo a detto marchio o ad una condotta preordinata a trarre un indebito vantaggio dal carattere distintivo del segno distintivo o dalla sua rinomanza o l’esistenza di un pregiudizio agli stessi.
Il risultato di un’indagine demoscopica non è attendibile se basata su domande non a risposta aperta, ma chiusa e dunque in qualche modo idonee ad orientare il risultato.