La caratteristica propria delle opere del disegno industriale risiede nel fatto che esse, a differenza di quelle delle arti figurative (art. 2 n. 4), trovano la loro collocazione nella fase progettuale di un oggetto destinato ad una produzione seriale, quale è quella industriale; le due ipotesi si pongono su di un piano di reciproca esclusione, dal momento che, l’opera d’arte figurativa non può che riferirsi ad un prodotto della creatività che deve trovare espressione in un solo esemplare o in un numero limitato di esemplari, destinati a un mercato differente e più ristretto rispetto a quello cui sono indirizzati i beni oggetto della produzione industriale.
Non è opera dell’arte figurativa, a norma dell’art. 2, n. 4 l.aut., il modello immediatamente riferibile a un operatore economico che lo riproduca su ampia scala, in modo standardizzato e in un quantitativo di copie potenzialmente indeterminato, per destinarlo, direttamente o indirettamente, a un mercato di largo consumo.
In assenza di particolari che possano rendere il bene peculiare dal punto di vista creativo ed artistico, non può essere oggetto di protezione autorale la semplice riproduzione, seppur in differenti combinazioni, degli elementi caratteristici di un genere artistico [nella specie, monili di alta gioielleria realizzati in stile fiorentino]; chi invoca la tutela deve indicare quali elementi dello stile siano stati utilizzati, come siano stati combinati e in che cosa la combinazione differenzi i propri prodotti dagli altri dello stesso genere.
Il concetto di valore artistico al fine dell’accesso alla tutela come opera del disegno industriale deve essere riferito all’oggetto, non al suo creatore.
La cessazione della commercializzazione dei prodotti asseritamente in contraffazione, successiva alla notificazione del ricorso o comunque alla documentazione della condotta, non fa venir meno l’interesse alla pronuncia di inibitoria, poiché non può escludersi che la condotta riprenda. Il periculum in mora non è tuttavia in re ipsa: chi chiede la misura deve almeno allegare, sul piano oggettivo, il rischio che la condotta sia foriera di pregiudizi non ristorabili all’esito del giudizio di merito o, sul piano soggettivo, la tendenza del resistente a reiterare il contegno censurato.