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Tribunale di Firenze, 30 Aprile 2025

Gioielli in stile fiorentino: opera figurativa e disegno industriale, valore artistico riferito all’oggetto e periculum non in re ipsa

Tribunale di Firenze, 30 Aprile 2025
Gioielli in stile fiorentino: opera figurativa e disegno industriale, valore artistico riferito all’oggetto e periculum non in re ipsa

La caratteristica propria delle opere del disegno industriale risiede nel fatto che esse, a differenza di quelle delle arti figurative (art. 2 n. 4), trovano la loro collocazione nella fase progettuale di un oggetto destinato ad una produzione seriale, quale è quella industriale; le due ipotesi si pongono su di un piano di reciproca esclusione, dal momento che, l’opera d’arte figurativa non può che riferirsi ad un prodotto della creatività che deve trovare espressione in un solo esemplare o in un numero limitato di esemplari, destinati a un mercato differente e più ristretto rispetto a quello cui sono indirizzati i beni oggetto della produzione industriale.

Non è opera dell’arte figurativa, a norma dell’art. 2, n. 4 l.aut., il modello immediatamente riferibile a un operatore economico che lo riproduca su ampia scala, in modo standardizzato e in un quantitativo di copie potenzialmente indeterminato, per destinarlo, direttamente o indirettamente, a un mercato di largo consumo.

In assenza di particolari che possano rendere il bene peculiare dal punto di vista creativo ed artistico, non può essere oggetto di protezione autorale la semplice riproduzione, seppur in differenti combinazioni, degli elementi caratteristici di un genere artistico [nella specie, monili di alta gioielleria realizzati in stile fiorentino]; chi invoca la tutela deve indicare quali elementi dello stile siano stati utilizzati, come siano stati combinati e in che cosa la combinazione differenzi i propri prodotti dagli altri dello stesso genere.

Il concetto di valore artistico al fine dell’accesso alla tutela come opera del disegno industriale deve essere riferito all’oggetto, non al suo creatore.

La cessazione della commercializzazione dei prodotti asseritamente in contraffazione, successiva alla notificazione del ricorso o comunque alla documentazione della condotta, non fa venir meno l’interesse alla pronuncia di inibitoria, poiché non può escludersi che la condotta riprenda. Il periculum in mora non è tuttavia in re ipsa: chi chiede la misura deve almeno allegare, sul piano oggettivo, il rischio che la condotta sia foriera di pregiudizi non ristorabili all’esito del giudizio di merito o, sul piano soggettivo, la tendenza del resistente a reiterare il contegno censurato.

Data Sentenza: 30/04/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Stefania Grasselli
Registro: RG 2485 / 2025
Allegato:
Stampa Massima
Data: 15/09/2026
Massima a cura di: Davide Gai
Davide Gai

Laureato con lode all’Università di Torino nel 2023 con una tesi sulla tutela della forma del prodotto industriale, ha svolto la pratica forense presso uno noto studio torinese specializzato in diritto industriale. Successivamente ha svolto il tirocinio ex art. 73 D.L. 69/2013 presso la Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Torino. Ha conseguito il titolo di avvocato nel 2025 ed attualmente collabora con lo Studio legale Gianni & Origoni (Proprietà Intellettuale, TMT e Cybersecurity).

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