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Tribunale di Ancona, 17 Dicembre 2024, n. 2212/2024

Equo premio dell’inventore dipendente chiesto al legale rappresentante della datrice fallita: ripartizione interna degli affari, preclusioni e qualificazione dell’impegno come espromissione o accollo

Tribunale di Ancona, 17 Dicembre 2024, n. 2212/2024
Equo premio dell’inventore dipendente chiesto al legale rappresentante della datrice fallita: ripartizione interna degli affari, preclusioni e qualificazione dell’impegno come espromissione o accollo

Legittimato passivo dell’azione per l’equo premio dovuto all’inventore dipendente ai sensi dell’art. 64 c.p.i. è il datore di lavoro; la domanda proposta contro il legale rappresentante della società datrice, poi fallita, sul presupposto che egli si sia personalmente obbligato al pagamento, attiene a un rapporto obbligatorio tra le parti ed esula dalle materie devolute alla sezione specializzata dagli artt. 134 c.p.i. e 3 d.lgs. n. 168/2003. Poiché il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata dello stesso tribunale integra una questione di ripartizione interna degli affari e non di competenza, la causa può essere decisa dal giudice in composizione monocratica anche se il rilievo intervenga in fase decisoria.

Le preclusioni assertive e istruttorie tutelano interessi generali e la loro violazione è rilevabile d’ufficio, sicché sono inammissibili i documenti prodotti dal convenuto costituitosi tardivamente dopo la scadenza dei termini di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c.

L’impegno del legale rappresentante a pagare personalmente l’equo premio dovuto dalla società non può qualificarsi come promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., che deve riguardare una pregressa obbligazione dello stesso promittente, e non integra una fideiussione in difetto di elementi che ne rivelino la causa di garanzia; esso va inquadrato nell’espromissione ex art. 1272 c.c. o nell’accollo esterno ex art. 1273 c.c., la cui prova incombe sul creditore e non è fornita da dichiarazioni generiche o valutative dei testimoni [nella specie, la frase “questa è una cosa che ci vediamo noi”] né da elementi dai quali non emergano i termini dell’accordo e i criteri di determinazione del quantum.

Data Sentenza: 17/12/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Andrea Marani
Registro: RG 2232 / 2022
Allegato:
Stampa Massima
Data: 23/09/2026
Massima a cura di: Edoardo Badiali
Edoardo Badiali

Edoardo è specializzato in diritto della proprietà intellettuale, settore in cui ha conseguito un LL.M. presso il King's College di Londra, con borsa di studio. Ha sempre collaborato con studi legali specializzati in diritto della proprietà intellettuale e commerciale e oggi opera nel contenzioso e nella consulenza stragiudiziale in questi settori.

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