L’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 168/2003 attribuisce alle sezioni specializzate in materia di impresa le cause relative ai rapporti societari inerenti alle società di capitali, senza includere quelli inerenti alle società di persone; la domanda relativa a un rapporto societario inerente a una società in nome collettivo [nella specie, il credito del socio per finanziamenti erogati alla società, azionato in via monitoria] deve dunque essere proposta davanti al tribunale ordinario, individuato secondo i fori generali e facoltativi degli artt. 19 e 20 c.p.c.
Il decreto ingiuntivo emesso dalla sezione specializzata incompetente per materia va dichiarato nullo con sentenza, che definisce in rito il giudizio di opposizione e fissa il termine per la riassunzione davanti al giudice competente, restando ogni questione di merito riservata a quest’ultimo; l’insistenza del ricorrente nella competenza della sezione specializzata anche dopo l’eccezione della controparte esclude la compensazione delle spese.