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Tribunale di Catania, 18 Aprile 2025, n. 2134/2025

Azione di responsabilità ai sensi dell’art. 84, c. 5, t.u.b. e cessazione della materia del contendere

Tribunale di Catania, 18 Aprile 2025, n. 2134/2025
Azione di responsabilità ai sensi dell’art. 84, c. 5, t.u.b. e cessazione della materia del contendere

Possono giustificare l’esercizio di un’azione di responsabilità nei confronti dell’organo gestorio di un istituto bancario: il mancato adeguamento alle specifiche istruzioni e sollecitazioni impartite dalla Banca d’Italia; l’omessa adozione di idonee contromisure per arginare i danni e le perdite sviluppatisi; la trascurata attivazione di iniziative per il recupero dei crediti; nonché una gestione degli affidamenti imprudente e negligente, caratterizzata da sistematiche violazioni di norme, anche regolamentari e statutarie, che disciplinano l’operato degli amministratori.

Il collegio sindacale, oltre a condividere con il consiglio di amministrazione il dovere di monitorare costantemente l’andamento dei crediti, è chiamato a contribuire ad assicurare la regolarità e la legittimità della gestione, senza limitarsi ai soli profili formali, vigilando sul rispetto della normativa che disciplina l’attività bancaria. A tal fine, verifica il regolare funzionamento complessivo di ciascuna principale area organizzativa e la correttezza delle procedure contabili, valutando altresì l’efficienza e l’adeguatezza del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi, all’operatività dell’internal audit e al sistema informativo-contabile.

Nel caso in cui la parte originaria non abbia mostrato ulteriore interesse rispetto al giudizio e la controparte abbia accettato il contraddittorio con il successore intervenuto, il consenso per l’estromissione previsto dall’art. 111, c. 3, c.p.c. deve ritenersi tacitamente prestato.

In presenza di accordi transattivi che prevedano la reciproca rinuncia a ogni pretesa e la totale compensazione delle spese legali, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese tra le parti secondo quanto espressamente stabilito nei medesimi accordi.

La cessazione della materia del contendere ricorre quando, per effetto di fatti o atti sopravvenuti riconosciuti dalle parti, viene meno il contrasto tra le stesse e, conseguentemente, l’interesse a una pronuncia sul merito; essa può essere rilevata anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

In caso di cessazione della materia del contendere, la regolamentazione delle spese segue il criterio della soccombenza virtuale, salvo che le parti abbiano espressamente pattuito o richiesto la compensazione delle spese.

Data Sentenza: 18/04/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Vera Marletta
Registro: RG 9216 / 2014
Allegato:
Stampa Massima
Data: 25/08/2026
Massima a cura di: Ilaria Porro
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