L’azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall. cumula le azioni della società e dei creditori sociali e non costituisce un tertium genus: il curatore può fondare le proprie pretese sui presupposti dell’una o dell’altra, ma, operata la scelta per ciascuna questione, ne sopporta anche gli aspetti sfavorevoli quanto a prescrizione, onere della prova e danni risarcibili. La mancanza delle scritture contabili non giustifica di per sé la liquidazione del danno nella differenza tra passivo e attivo fallimentare, né può applicarsi il criterio dei netti patrimoniali dell’art. 2486, comma 3, c.c. quando il curatore non alleghi e provi specificamente il verificarsi della causa di scioglimento e l’indebita prosecuzione dell’attività non conservativa.
Il danno va invece commisurato alle somme fatte uscire dalle casse sociali mediante bonifici e prelievi in favore dell’amministratrice unica, delle società da essa amministrate e dell’ex coniuge, dei quali la convenuta, rimasta contumace, non abbia fornito alcuna giustificazione; la restituzione di finanziamenti ai soci eseguita in violazione dell’art. 2467 c.c. integra ulteriore fonte di responsabilità, poiché la postergazione opera anche durante la vita della società come condizione di inesigibilità legale e temporanea che l’organo gestorio deve verificare attraverso adeguati assetti organizzativi. Il risarcimento costituisce debito di valore, rivalutato dall’apertura della procedura, e l’imposta di registro sulla sentenza va prenotata a debito a carico esclusivo del convenuto ex art. 59, lett. d), d.p.r. n. 131/1986 quando i fatti siano astrattamente riconducibili a fattispecie di reato. È inammissibile la produzione, in allegato alla comparsa conclusionale, del fascicolo del procedimento penale pendente, ottenuto dopo la scadenza dei termini istruttori.