Nei segni distintivi costituiti da un patronimico, il cognome rappresenta il “cuore”, mentre il prenome e gli altri elementi distintivi del tipo di attività esercitata o di uso comune sono di regola privi di autonoma capacità distintiva, viepiù laddove la denominazione comune sia utilizzata con caratteri tipografici e modalità tali da aumentare il pericolo di confusione. Ne consegue che l’anteriorità dell’uso del segno distintivo contenente un patronimico comporta il venir meno della facoltà dell’omonimo imprenditore concorrente di usare l’identico patronimico quale segno distintivo o quale segmento del proprio segno distintivo, salva l’attuazione di una differenziazione tale da evitare la – altrimenti presunta – confondibilità tra imprese e relativi prodotti.
La confondibilità tra prodotti/servizi non è esclusa dalla differenza qualitativa tra gli stessi, dalla circostanza che i prodotti del titolare del marchio siano più costosi e raffinati di quelli del contraffattore o dal fatto che tale marchio goda di maggiore rinomanza rispetto al segno distintivo del contraffattore, così come non costituiscano validi elementi di differenziazione la diversità dei canali distributivi, il differente target di clientela, l’aggiunta da parte del contraffattore di un proprio segno o segmento distintivo sul prodotto recante il marchio contraffatto.
È doveroso assicurare la tutela del segno distintivo all’intera zona territoriale potenzialmente raggiungibile, anche ove non ancora attinta dall’attività promozionale dell’impresa, in presenza di elementi tali da far razionalmente prevedere sviluppi dell’azienda in detta area.