L’esame che tanto il Conservatore del Registro delle Imprese (prima) quanto il Giudice del Registro e il Tribunale in caso di reclamo (dopo) possono compiere in sede di valutazione dell’iscrizione di deliberazioni assembleari e/o di atti societari si sostanzia solo in un controllo meramente formale, limitato alla delibazione su un’eventuale manifesta inesistenza o irregolarità formale dell’atto da iscrivere. Per condizioni dell’iscrizione si intende l’insieme dei documenti che giustificano la domanda e attestano la sua regolarità formale, essendo riservata ad un eventuale giudizio di merito, in sede contenziosa, ogni questione sulla validità ed efficacia dell’atto da iscrivere. Anche per la cancellazione d’ufficio delle iscrizioni ex art. 2191 c.c. il controllo da parte dei suddetti organi non può che essere di mera regolarità amministrativa, con esclusione di qualsiasi indagine sull’intrinseca validità degli atti da iscrivere o da cancellare, tanto che il provvedimento viene ritenuto privo di definitività e non ricorribile per Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.
Nel caso di un soggetto beneficiario di amministrazione di sostegno che non sia dotato di capacità d’agire autonoma, essendo la capacità d’agire del soggetto che richiede l’iscrizione quale imprenditore una condizione dell’iscrizione, la valutazione circa tale assenza non rappresenta una valutazione evidentemente esorbitante da parte dell’Ufficio del Registro della capacità del recepimento, ma il recepimento di dati di realtà o di risultanze di provvedimenti, soggetti a forme di pubblicità, che hanno inciso sulla capacità d’agire delle persone. Si rientra, quindi, nell’alveo del controllo delle condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione, tal che una volta appurato che la persona che ha presentato l’iscrizione quale piccolo imprenditore commerciale non abbia la capacità d’agire, l’iscrizione predetta dovrà essere cancellata.