L’ art. 2598 n. 3 c.c. punisce le condotte di concorrenza sleale per violazione dei principi della correttezza professionale e, per quel che concerne, in particolare, l’illecito sviamento di clientela postula il riscontro di tentativi subdoli o denigratori di accaparramento della clientela con atteggiamenti o condotte contrarie alla professionalità e ancor prima alla buona fede e lealtà che deve contraddistinguere i reciproci rapporti giacché, diversamente, il tentativo di sviare la clientela che non appartiene all’imprenditore rientra nel normale gioco della concorrenza.