Ai sensi dell’art. 2487, comma 2, c.c., i liquidatori possono essere nominati dal Tribunale solo dopo l’accertamento, da parte dell’amministratore, del verificarsi di una delle cause di scioglimento previste dall’art. 2484 c.c., da trascriversi nel registro delle imprese, quando l’assemblea, regolarmente convocata, non si costituisca o non deliberi al riguardo. Laddove la delibera assembleare con cui i soci dispongano, tra l’altro, lo scioglimento della società per il verificarsi delle cause previste dall’art. 2484, nn. 2 e 3, c.c. venga sospesa per invalida celebrazione della riunione assembleare, la successiva determinazione dell’amministratore unico avente ad oggetto l’accertamento della causa di scioglimento della società, trascritta nel registro delle imprese, mutua dalla delibera il medesimo regime giuridico derivante dalla sospensione dell’efficacia, ove integralmente riproduttiva del contenuto della stessa; ne consegue che non si verificano i presupposti per l’intervento surrogatorio o di impulso del Tribunale di cui all’art. 2487, comma 2, c.c.