La straordinaria e temporanea gestione disposta ai sensi dell’art. 32, comma 1, del d.l. n. 90/2014 riguarda soltanto il contratto o la concessione, “limitatamente alla completa esecuzione”, e non la governance dell’impresa: si tratta di una misura ad contractum, strumento di autotutela contrattuale che consente di completare l’opera pubblica nell’interesse dell’amministrazione in regime di legalità controllata, distinta dalle misure di prevenzione patrimoniale del codice antimafia. Gli amministratori straordinari nominati con decreto prefettizio non sono pertanto legittimati a esercitare azioni di responsabilità e risarcitorie a tutela del fondo consortile, estranee ai poteri loro attribuiti; il difetto originario di legittimazione è tuttavia superato dalla successiva messa in liquidazione del consorzio e dalla nomina del commissario liquidatore, che prosegue il giudizio [nella specie, azione del Consorzio Venezia Nuova contro ex amministratori e consulenti].
La legittimazione ad agire è condizione dell’azione, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado e da accertare con riferimento al momento della decisione; difetta quando un soggetto, fuori dei casi di sostituzione processuale previsti dalla legge, faccia valere in nome proprio un diritto altrui. Nella polizza di responsabilità civile degli amministratori in regime di claims made la garanzia non opera per la richiesta risarcitoria formulata dopo la scadenza della polizza, con conseguente condanna alle spese dell’amministratore che abbia chiamato in causa l’assicuratore.