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Tribunale di Venezia, 12 Agosto 2025

Revoca dell’amministratore di s.r.l.: voto del soggetto non iscritto nel registro delle imprese e reclamo dell’interveniente adesivo

Tribunale di Venezia, 12 Agosto 2025
Revoca dell’amministratore di s.r.l.: voto del soggetto non iscritto nel registro delle imprese e reclamo dell’interveniente adesivo

L’iscrizione nel registro delle imprese prevista dall’art. 2470 c.c. è necessaria, ai fini dell’esercizio dei diritti sociali nei confronti della s.r.l., anche per le vicende che, senza trasferimento della titolarità della quota, introducono nell’operare sociale un soggetto diverso dal titolare legittimato a esercitarli. Vi è tenuto anche il mandataire successoral nominato dal giudice francese per amministrare la successione di un socio titolare del 96,75% della società di gestione dei marchi, la cui nomina opera in Italia ai sensi dell’art. 39 del reg. (UE) n. 650/2012 e non lo esime dalla pubblicità, al pari del trustee. Spetta al giudice italiano, poiché la vita della società è regolata dalla legge italiana, verificare secondo la legge della nomina i poteri dell’amministratore della successione, che per l’art. 784 del Code civil comprendono senza autorizzazione il voto sulle sole decisioni necessarie alla continuazione a breve termine dell’attività.

È quindi sospesa ai sensi dell’art. 2378 c.c. la delibera di revoca dell’amministratore unico adottata con il voto determinante di un soggetto non iscritto, senza che rilevi la pluriennale ammissione al voto tollerata dallo stesso amministratore, trattandosi di disciplina imperativa e non potendosi rinunciare a un diritto non ancora sorto; spetta al presidente dell’assemblea vagliare in sede di ammissione al voto i poteri concreti di chi intende esercitarlo.

Nel giudizio di impugnazione di delibera il rapporto processuale si instaura tra l’impugnante e la società, e l’interveniente adesivo dipendente, che non fa valere un diritto proprio e autonomo, non è legittimato a proporre reclamo cautelare contro l’ordinanza di sospensione, potendo solo svolgere difese nel reclamo della parte legittimata. Il periculum per l’amministratore revocato si apprezza anche nel riflesso negativo sulla sua credibilità professionale e, quando sia socio, nel suo interesse a che la società resti amministrata da persona di fiducia, mentre la cessione di asset sociali non è di per sé lesiva se non se ne indicano modalità e condizioni pregiudizievoli.

Data Sentenza: 12/08/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Lina Tosi
Registro: RG 15098 / 2025
Allegato:
Stampa Massima
Data: 25/09/2026
Massima a cura di: Samuel Pietro Sommo
Samuel Pietro Sommo

Associate presso il dipartimento di Corporate Finance di Legance Master di Secondo Livello in 'Business and Company Law' presso la LUISS Guido Carli

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