L’iscrizione nel registro delle imprese prevista dall’art. 2470 c.c. è necessaria, ai fini dell’esercizio dei diritti sociali nei confronti della s.r.l., anche per le vicende che, senza trasferimento della titolarità della quota, introducono nell’operare sociale un soggetto diverso dal titolare legittimato a esercitarli: vi è tenuto anche l’amministratore giudiziario della successione nominato da un giudice straniero, la cui qualità, riconoscibile ai sensi dell’art. 39 del reg. (UE) n. 650/2012, non esime dalla pubblicità, al pari del trustee [nella specie, mandataire della successione Pierre Cardin, titolare del 96,75% della società di gestione dei marchi]. È quindi sospesa ai sensi dell’art. 2378 c.c. la delibera di revoca dell’amministratore unico adottata con il voto determinante di un soggetto non iscritto, senza che rilevi la pluriennale ammissione al voto tollerata dallo stesso amministratore, trattandosi di disciplina imperativa; spetta al presidente dell’assemblea vagliare in sede di ammissione al voto i poteri concreti di chi intende esercitarlo.
Nel giudizio di impugnazione di delibera il rapporto processuale si instaura tra l’impugnante e la società: l’interveniente adesivo dipendente, che non fa valere un diritto proprio e autonomo, non è legittimato a proporre reclamo cautelare contro l’ordinanza di sospensione, potendo solo svolgere difese nel reclamo della parte legittimata. Il periculum per l’amministratore revocato si apprezza anche nel riflesso negativo sulla sua credibilità professionale e, quando sia socio, nel suo interesse a che la società resti amministrata da persona di fiducia.