La straordinaria e temporanea gestione disposta ai sensi dell’art. 32, primo comma, del d.l. n. 90/2014 riguarda soltanto il contratto o la concessione, «limitatamente alla completa esecuzione», e non la governance dell’impresa, perché è una misura ad contractum che consente di completare l’opera pubblica in regime di legalità controllata, distinta dalle misure di prevenzione patrimoniale del codice antimafia. Gli amministratori straordinari nominati con decreto prefettizio non sono pertanto legittimati a esercitare azioni risarcitorie a tutela del fondo consortile, estranee ai loro poteri; la legittimazione, condizione dell’azione rilevabile d’ufficio e da accertare al momento della decisione, può tuttavia sussistere in capo al commissario liquidatore che, subentrato ai sensi dell’art. 95, diciannovesimo comma, del d.l. n. 104/2020 in tutti i poteri degli organi del consorzio, compresa la rappresentanza legale, riassuma il giudizio interrotto.
L’art. 2608 c.c., che regola secondo le norme del mandato la responsabilità dei preposti al consorzio verso i consorziati, preclude al consorzio l’azione contro i propri amministratori, anche per i danni al fondo consortile e per le sanzioni fiscali, e le norme societarie degli artt. 2393 e 2394 c.c. non si applicano in via analogica; difetta perciò la legittimazione, originaria e attuale, del consorzio verso il membro del consiglio direttivo. Il consorzio con attività esterna, centro autonomo di imputazione dei rapporti con i terzi, è invece legittimato ad agire, in persona del suo rappresentante, contro i terzi che ne abbiano leso il patrimonio.
Va respinta la domanda risarcitoria contro la società di consulenza, i suoi amministratori e la controllante quando l’attore, rinviando in blocco agli atti dell’indagine penale senza indicare i passaggi pertinenti, qualifichi il contratto ora come fittizio ora come privo di genuina motivazione, e i convenuti provino di avere eseguito la prestazione con la consegna del piano economico e finanziario e delle sue versioni successive. Non spetta la ripetizione dell’indebito dei compensi pagati in esecuzione di un contratto valido, ed è dovuto alla consulente il saldo del corrispettivo per le prestazioni eseguite fino alla risoluzione consensuale.
Nella polizza di responsabilità civile degli amministratori in regime di claims made la garanzia non opera per la richiesta risarcitoria formulata dopo la scadenza, con condanna alle spese dell’amministratore che abbia chiamato in causa l’assicuratore; l’esclusione per le condotte dolose non opera in assenza di accertamento del dolo, e le spese dell’assicuratore chiamato non pretestuosamente dal convenuto vittorioso sono poste a carico dell’attore soccombente.