L’impossibilità di funzionamento dell’assemblea o la continuata inattività dell’assemblea ai fini dell’art. 2484 c.c. ricorrono quando l’organo assembleare appaia stabilmente ed irreversibilmente incapace di assolvere le sue funzioni essenziali, cioè di disposizione, di direzione e di controllo perché l’attività dell’ente possa svolgersi per il raggiungimento dello scopo sociale. Ai sensi dell’art. 2484 primo comma n. 3 c.c., per concretare il verificarsi di una causa di scioglimento della società di capitali, l’impossibilità di funzionamento o la continuata inattività dell’assemblea devono assumere i caratteri della permanenza ovvero della prolungata inerzia. Le patologie che vengono in rilievo sono solo quelle che impediscono l’adozione delle delibere essenziali ed indispensabili, di vitale importanza per la vita della società che renda l’organo incapace di assolvere le sue funzioni essenziali.