Integra grave irregolarità, idonea a giustificare la revoca dell’amministratore e la nomina di un amministratore giudiziario ai sensi dell’art. 2409 c.c., la condotta dell’amministratore che [ometta di convocare l’assemblea per l’approvazione dei bilanci e di depositarli, e deleghi in modo indiscriminato a un socio le funzioni relative alla gestione fiscale, contabile, bancaria e documentale della società], perché essa dimostra la totale abdicazione dalla carica formalmente rivestita e l’inadempimento dell’obbligo, discendente dall’art. 2086, co. 2, c.c., di predisporre assetti organizzativi, amministrativi e contabili che assicurino all’organo gestorio il controllo di tutti gli aspetti rilevanti della società.
Nel giudizio di reclamo avverso il decreto emesso ai sensi dell’art. 2409 c.c. è ammissibile, data la semplicità delle forme del rito camerale, la produzione della relazione dell’amministratore giudiziario, che è necessariamente di formazione successiva alla conclusione del procedimento di primo grado. La relazione è altresì rilevante quando descrive la situazione della società non come conseguenza della revoca, ma come venutasi a determinare dal momento in cui l’amministratore revocato ha assunto la carica.
Sebbene il procedimento ex art. 2409 c.c. sia riconducibile alla volontaria giurisdizione e non comporti l’instaurazione di un contraddittorio su diritti, è ammissibile la condanna alle spese secondo una nozione di soccombenza processuale dei controinteressati.