La domanda cautelare di revoca dell’amministratore di s.r.l. prevista dall’art. 2476 c.c. è strumentale all’azione di responsabilità, sicché il fumus boni iuris richiede l’allegazione e la prova di atti di mala gestio forieri di un pregiudizio per la società, e non di mere irregolarità di gestione. Si impone dunque un quid pluris rispetto alla violazione dei doveri gravanti sull’organo gestorio e al c.d. danno evento, perché occorre dimostrare anche un danno conseguenza, che si sostanzi in una concreta lesione dell’integrità del patrimonio sociale.
La revoca cautelare dell’amministratore non può essere disposta allo scopo di impedire contatti personali tra l’amministratore e un socio, perché tale finalità esula dai poteri del tribunale delle imprese e la misura presuppone in ogni caso atti di mala gestio concretamente pregiudizievoli per il patrimonio sociale. [La sottoposizione dell’amministratore a una misura cautelare personale] non impedisce di per sé la gestione della società quando gli sia consentito di recarsi presso la sede sociale previa autorizzazione o di avvalersi di delegati per il compimento degli atti gestori.
A fronte di uscite finanziarie risultanti dalla contabilità grava sull’amministratore l’onere di dimostrare che le risorse della società sono state impiegate per finalità sociali. L’onere è assolto quando [l’amministratore documenti di aver versato nelle casse sociali il controvalore dei titoli dismessi per far fronte a una crisi di liquidità della società].