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Tribunale di Roma, 14 Luglio 2024

Sospensione cautelare delle delibere di approvazione del bilancio e di azzeramento e ricostituzione del capitale

Tribunale di Roma, 14 Luglio 2024
Sospensione cautelare delle delibere di approvazione del bilancio e di azzeramento e ricostituzione del capitale

La deliberazione di approvazione del bilancio di esercizio, avendo carattere meramente ricognitivo contabile, non necessita di alcuna attività esecutiva in senso proprio né produce effetti sull’organizzazione sociale, e non è pertanto suscettibile di sospensione ai sensi dell’art. 2378 c.c. Il pregiudizio costituito dall’inidoneità del bilancio a rappresentare la reale situazione della società è infatti destinato a permanere anche in caso di sospensione, perché il provvedimento cautelare non può revocare l’intervenuta approvazione né sostituire le parti censurate del documento contabile; soltanto il giudice del merito può rimuovere la delibera con efficacia retroattiva.

Qualora la deliberazione di azzeramento e contestuale ricostituzione del capitale sociale ai sensi dell’art. 2482-ter c.c. si fondi su una situazione patrimoniale che [omette di appostare un congruo fondo svalutazione a fronte di un credito di rilevante importo, il cui recupero giudiziale sia incerto], sussiste il fumus dell’impugnazione, perché la delibera appare basata su una rappresentazione non veritiera delle perdite. Nella comparazione degli interessi prevale quello del socio di minoranza che, non avendo sottoscritto la propria quota, subirebbe l’esclusione dalla compagine sociale, sicché va disposta la sospensione dell’efficacia della delibera.

L’art. 2434-bis c.c., pur precludendo la dichiarazione di nullità della deliberazione di approvazione di un bilancio quando, prima dell’instaurazione del giudizio, sia stato approvato quello dell’esercizio successivo, non impedisce l’esame in via incidentale della correttezza dei dati esposti nel primo bilancio qualora si assuma che le irregolarità si siano trasmesse ai bilanci successivi o alle deliberazioni su di esso fondate. In tal caso il giudice può verificare la fondatezza della ragione di invalidità in relazione al bilancio precedente, senza pervenire a una dichiarazione di nullità, per accertare se essa renda invalido anche il bilancio o la delibera successivi.

L’art. 2482-ter c.c. trova applicazione anche quando le perdite abbiano completamente azzerato il capitale sociale, e dunque quando il patrimonio netto sia pari a zero o negativo; in tale ultima ipotesi la differenza deve essere coperta con versamenti dei soci. Poiché l’art. 2482-quater c.c. esclude che la riduzione per perdite modifichi le quote di partecipazione, anche l’azzeramento del capitale non estingue la partecipazione; tuttavia, poiché l’inderogabilità della regola riguarda l’attribuzione del diritto di sottoscrizione e non il suo esercizio, chi non partecipa al successivo aumento perde la qualità di socio.

L’effetto modificativo del contratto sociale conseguente all’aumento di capitale a pagamento non si produce con la sola deliberazione assembleare, necessaria ma non sufficiente, e richiede la dichiarazione di adesione dei soci o dei terzi mediante il negozio di sottoscrizione. Tale negozio ha natura consensuale e si perfeziona con lo scambio del consenso tra sottoscrittore e società, in cui la delibera di aumento integra la proposta e la sottoscrizione l’accettazione; il mancato adempimento dell’obbligo di versamento attiene pertanto alla sola fase esecutiva del rapporto e non incide sul perfezionamento del contratto.

Il socio che abbia perso tale qualità per non aver sottoscritto la propria quota di ricostituzione del capitale sociale conserva la legittimazione a impugnare, per nullità come per annullabilità, la deliberazione assembleare adottata ai sensi degli artt. 2447 o 2482-ter c.c., perché sarebbe logicamente incongruo, oltre che contrario all’art. 24, comma 1, Cost., ravvisare la causa del difetto di legittimazione proprio nel fatto che l’istante assume contrario alla legge e di cui chiede l’eliminazione.

Data Sentenza: 14/07/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Paolo Goggi
Registro: RG 17969 / 2024
Allegato:
Stampa Massima
Data: 15/10/2026
Massima a cura di: Sebastiano Belfi
Sebastiano Belfi

Dottorando in Diritto Commerciale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e praticante avvocato nel dipartimento mercati finanziari dello studio legale Simmons & Simmons. Si è laureato con lode in Giurisprudenza presso l’Università di Trento, discutendo una tesi in diritto bancario, e ha conseguito un LL.M. in Corporate and Financial Law con distinction presso l’Università di Glasgow (Regno Unito).

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