La facoltà, prevista dall’art. 130, comma 2, c.p.i., per la parte destinataria della descrizione di farsi assistere da un tecnico di fiducia durante le operazioni, non comporta un obbligo di previa instaurazione del contraddittorio che vanificherebbe l’effetto a sorpresa della misura. La partecipazione del destinatario è necessaria in quanto le operazioni si svolgono in luoghi nella sua disponibilità, ma l’intervento del tecnico di fiducia è ammissibile solo se avviene “a stretto giro”, compatibilmente con la natura cautelare e urgente delle operazioni, senza pregiudicare le finalità della misura stessa.