La non attualità della violazione del brevetto, sia di prodotto sia di procedimento, non esclude la concedibilità di un provvedimento cautelare inibitorio qualora sussistano elementi idonei a far ritenere verosimile la commissione dell’illecito in passato — ancorché non accertata a causa della mancata concessione della descrizione inaudita altera parte — nonché un concreto pericolo di reiterazione. La mancata esecuzione della descrizione inaudita altera parte, infatti, pur impedendo l’immediata cristallizzazione della prova, non preclude l’adozione di un provvedimento volto a inibire, in via provvisoria, la ripresa della condotta lesiva, in quanto risponde all’esigenza di prevenire future violazioni dei diritti di esclusiva del ricorrente, in particolare con riferimento all’utilizzo del procedimento e del prodotto.
In relazione al brevetto di procedimento, opera la presunzione di cui all’art. 67 CPI, qualora ne ricorrano i presupposti.