Nel procedimento cautelare la parte resistente può non accettare la rinuncia agli atti del ricorrente solo se ha interesse alla prosecuzione ai sensi dell’art. 306 c.p.c., interesse che deve riguardare un concreto bene della vita o un vantaggio processuale e non può consistere nel solo prolungamento del processo; accolta la rinuncia, il procedimento si estingue nel rapporto con il rinunciante, condannato alle spese, e prosegue con gli altri ricorrenti.
Ai fini della descrizione ex art. 129 c.p.i., il titolo di privativa regolarmente concesso integra di per sé il fumus; il periculum manca quando il ricorrente disponga già di elementi che gli consentano una ragionevole valutazione sulla fondatezza della causa di merito, mentre sussiste se, pur conoscendo segmenti anche significativi dell’attività avversaria, non abbia elementi sufficienti per tale prognosi [nella specie, confermato il decreto emesso inaudita altera parte, con costi della descrizione e dei consulenti a carico del ricorrente]. Il giudice può ritenere la propria competenza sopravvenuta per effetto di fatti successivi alla proposizione della domanda.