La società capogruppo o partecipante che operi nel medesimo settore risponde a titolo di concorso nell’illecito concorrenziale commesso dalle partecipate quando, anche senza ricondurre la fattispecie alla responsabilità da direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c., dagli elementi presuntivi emerga che abbia ideato, incentivato o avallato l’operazione lesiva nell’interesse del gruppo.
Il danno emergente, accertato mediante consulenza tecnica, costituisce debito di valore da maggiorare di rivalutazione e interessi sulle somme via via rivalutate dall’esborso alla sentenza, e grava in solido su tutte le società del gruppo concorrenti nell’illecito [nella specie, condanna di tre società del gruppo al risarcimento di circa 553.000 euro in favore di un’impresa vetraria].