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Tribunale di Ancona, 13 Marzo 2025, n. 493/2025

Distrazione del patrimonio sociale e onere della prova in capo agli amministratori

Tribunale di Ancona, 13 Marzo 2025, n. 493/2025
Distrazione del patrimonio sociale e onere della prova in capo agli amministratori

L’azione di responsabilità sociale esercitata dal curatore fallimentare ex art. 146 L. fall. ha natura contrattuale e presuppone un danno alla società derivante dagli illeciti dolosi o colposi compiuti dagli amministratori, in violazione di doveri imposti dalla legge e/o dallo statuto, sicché la società stessa (o il curatore, nel caso in cui l’azione sia proposta ex art. 146 l. fall.) è tenuta ad allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri, come pure a provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestatigli, l’osservanza dei predetti doveri.

A fronte di disponibilità patrimoniali pacificamente fuoriuscite senza apparente giustificazione dall’attivo della società, questa, nell’agire per il risarcimento del danno nei confronti dell’amministratore, può limitarsi ad allegare l’inadempimento, consistente nella distrazione o dispersione delle dette risorse, mentre compete allo stesso amministratore la prova del suo adempimento, consistente nella destinazione delle attività patrimoniali in questione all’estinzione di debiti sociali o il loro impiego per lo svolgimento dell’attività sociale, in conformità della disciplina normativa e statutaria.

Data Sentenza: 13/03/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Gabriella Pompetti
Registro: RG 2361 / 2024
Allegato:
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Data: 12/05/2026
Massima a cura di: Francesco Pepe
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