Costituisce operazione distrattiva, fonte di responsabilità degli amministratori verso la società e i creditori sociali, la cessione di un ramo d’azienda a un prezzo manifestamente incongruo rispetto al valore reale del compendio [nella specie, ramo ceduto per 27.000 euro con accollo di debiti fiscali onorato solo in minima parte, mentre pochi mesi dopo la cessionaria ne aveva promesso in vendita l’azienda per 284.000 euro, incassando 100.000 euro di caparra].
In presenza di un attivo fallimentare del tutto assente e di un passivo di 1,2 milioni di euro, il danno può essere liquidato nei limiti della domanda ridotta dalla curatela quando la prova documentale delle singole voci dimostri un pregiudizio comunque superiore [nella specie, condanna in solido di tre convenuti al pagamento di 800.000 euro, con rivalutazione e interessi, e spese in favore dell’Erario].