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Tribunale di Bari, 24 Luglio 2024

Diritto di controllo del socio di s.r.l. ex art. 2476, comma 2, c.c. e tutela d’urgenza

Tribunale di Bari, 24 Luglio 2024
Diritto di controllo del socio di s.r.l. ex art. 2476, comma 2, c.c. e tutela d’urgenza

L’art. 2476, co.2, c.c. configura in capo al socio non amministratore di una s.r.l. un diritto potestativo di informazione e controllo che gli attribuisce la facoltà di richiedere informazioni sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare documenti relativi all’amministrazione, anche per il tramite di professionisti di fiducia, nonché di estrarne copia a sue spese. Oggetto di controllo possono essere, in senso ampio, i libri sociali obbligatori, le scritture contabili e tutta la documentazione contenente dati utili concernenti l’amministrazione sociale. Il diritto in questione, pur non essendo incondizionato e dovendo essere esercitato entro i limiti generali di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto (artt. 1175- 1375 c.c.), può essere esercitato dal socio anche in assenza di una specifica motivazione, potendosi il socio vedere opposte solo motivate esigenze di riservatezza relative all’attività sociale.

Il controllo si estende ai documenti della società controllata, perché va parametrato al potere di gestione dell’organo amministrativo della controllante e alle conoscenze che esso deve avere sulle controllate, specie quando la partecipazione sia quasi totalitaria e l’amministratore della controllante sia anche socio accomandatario della s.a.s. controllata. La consegna di documenti da cui si potrebbero desumere i dati di quelli non ancora consegnati non esaurisce il diritto, perché il controllo implica la verifica incrociata della coerenza dei dati, e la specificità delle richieste stragiudiziali è confermata dalla parziale consegna già avvenuta.

Il periculum è in re ipsa nell’ingiustificato procrastinarsi dell’esercizio del diritto, e il giudice può ordinare ai sensi dell’art. 700 c.p.c. alla società di consentire ai soci, anche tramite professionisti di fiducia, la consultazione e l’estrazione di copia a loro spese dei documenti analiticamente elencati, con esclusione di quelli già consegnati in corso di causa, come per la s.r.l. familiare che gestisce un lido balneare tramite una s.a.s. controllata.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 24/07/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Michele De Palma
Registro: RG 2745 / 2024
Allegato:
Stampa Massima
Data: 27/09/2026
Massima a cura di: Luisa Della Volpe
Luisa Della Volpe

Laureata in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Genova. Svolge la professione presso lo studio legale e tributario Pirola Pennuto Zei & Associati, nella sede di Milano.

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