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Tribunale di Bologna, 14 Gennaio 2026, n. 300/2026

Cessione di ramo d’azienda a prezzo incongruo come distrazione: responsabilità degli amministratori verso il fallimento

Tribunale di Bologna, 14 Gennaio 2026, n. 300/2026
Cessione di ramo d’azienda a prezzo incongruo come distrazione: responsabilità degli amministratori verso il fallimento

Nell’azione di responsabilità del curatore, il convenuto costituitosi tardivamente, allo scadere del termine per la seconda memoria integrativa, non può più proporre eccezioni di merito non rilevabili d’ufficio né dedurre nuovi mezzi di prova, e gli elenchi da lui redatti non hanno valore probatorio. L’amministratore non è esonerato dalla responsabilità per l’omessa tenuta delle scritture contabili e l’omessa redazione dei bilanci per il solo fatto di essersi avvalso di un consulente, tanto meno se non ne prova l’incarico e l’inadempimento.

Rispondono verso la società e i creditori gli amministratori che proseguano l’attività dopo la perdita del capitale, occultata nei bilanci con crediti e rimanenze privi di giustificazione, omettano sistematicamente per anni i versamenti tributari e contributivi per soddisfare selettivamente altri creditori, si attribuiscano compensi non deliberati dall’assemblea e trasferiscano liquidità a sé o a terzi senza giustificazione. Costituisce operazione distrattiva la cessione di un ramo d’azienda a un prezzo manifestamente incongruo rispetto al valore reale del compendio, a una società estera di recente costituzione e priva di affidabilità, come quando il ramo sia ceduto per 27.000 euro con accollo di debiti fiscali onorato solo in minima parte, mentre pochi mesi dopo la cessionaria ne abbia promesso in vendita l’azienda per 284.000 euro incassando una cospicua caparra.

Ai sensi dell’art. 2486, terzo comma, c.c., in mancanza di scritture contabili il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura, e la domanda ridotta dalla curatela va accolta integralmente quando la prova documentale delle singole voci dimostri un pregiudizio comunque superiore; il danno da reato non può eccedere quanto specificato dall’attore. Le spese in favore della curatela ammessa al patrocinio a spese dello Stato sono liquidate in favore dell’Erario.

Data Sentenza: 14/01/2026
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Giacomo Rocchi
Registro: RG 2155 / 2024
Allegato:
Stampa Massima
Data: 27/09/2026
Massima a cura di: Mauro Maniscalco
Mauro Maniscalco

Avvocato in Milano (www.linkedin.com/in/mauro-maniscalco-0b275346)

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