Risulta configurabile una grave irregolarità gestoria, pregiudizievole degli interessi della società, allorquando la professionalità in sé dell’amministratore non risulta in linea con i doveri gestori oggi predicati dall’art.2086 cc secondo il quale “L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.