La violazione del patto di prelazione dà luogo a rimedi di natura esclusivamente risarcitoria (eventualmente anche a carico del terzo acquirente, laddove se ne dimostri il concorso nell’inadempimento del concedente) e non a rimedi di natura reale.
Lo stesso principio vale in materia di opzione, ove l’opzionario, infatti, risulta titolare di un diritto potestativo (rispetto al quale il concedente si trova in posizione di soggezione) al quale si collegano obblighi “collaterali” incombenti sul concedente. Quest’ultimo, invero, è senza dubbio tenuto a non ledere il diritto dell’opzionario alla conclusione del contratto (come accade appunto nel caso di alienazione della cosa a terzi o di distruzione del bene), ma anche in questo caso il rimedio alla violazione di quegli obblighi nascenti dal contratto di opzione trova tutela meramente risarcitoria.
Invero, in ambito di preliminare unilaterale, dall’inadempimento dell’obbligazione così assunta deriverebbe l’esperibilità, da parte della controparte contrattuale, del rimedio dell’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. (avvalendosi, se del caso, degli effetti c.d. prenotativi derivanti dalla trascrizione del preliminare) o, in alternativa, del rimedio risolutorio con conseguente richiesta di risarcimento del danno.
Il sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. a garanzia del credito risarcitorio da violazione dell’opzione o della prelazione richiede un pericolo reale e obiettivo di insufficienza o dispersione del patrimonio del debitore, che va escluso quando la stessa ricorrente riconosca che la resistente è titolare di beni di valore ampiamente superiore alla pretesa [nella specie, domanda cautelare respinta con condanna alle spese].