Con riferimento al danno emergente, le spese di CTP, che hanno natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l’eccessività o la superfluità, e purché vi sia la prova dell’esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l’assunzione dell’obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento.
Quanto alla prova del lucro cessante da contraffazione di marchio, la stessa non è richiesta come condizione imprescindibile per la liquidazione di tali danni patrimoniali considerato che, nel caso di violazione di diritti di proprietà industriale, il danno patrimoniale da lucro cessante si presume ed è liquidato in misura non inferiore a quella corrispondente ai canoni che l’autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso. Si tratta di una liquidazione minima per il danneggiato, che postula presuntivamente iuris et de iure il consenso del titolare del diritto allo sfruttamento del suo diritto e che può trovare applicazione anche quando il consenso in concreto non sarebbe stato concesso.
Con riferimento al danno all’immagine per la perdita di esclusività del prodotto recante il marchio contraffatto, lo stesso potrebbe essere quantificato quanto meno pari al costo per una pubblicità di ricostruzione (correttiva) dell’immagine aziendale deteriorata ovvero ad una frazione dei costi pubblicitari sostenuti.
La logica strettamente restitutoria sottesa alla previsione di cui all’art. 125 comma 3 c.p.i. qualifica tale rimedio come autonomo ed indipendente dallo strumento risarcitorio, oltre a comportare che lo stesso trovi attuazione anche in mancanza di prova del lucro cessante e in mancanza di elemento soggettivo del dolo o della colpa. [nella specie, contraffazione del marchio “Supreme”: condanna solidale a circa 96.400 euro, di cui 36.300 a titolo di lucro cessante, e retroversione di circa 22.200 euro a carico di una sola convenuta].