Il principio secondo cui il giudice che intenda discostarsi dalle risultanze della CTU è tenuto a fornire idonea motivazione trova applicazione nelle sole ipotesi in cui, tramite la consulenza tecnica, vengano acquisiti fatti rilevanti ai fini della decisione (c.d. consulenza percipiente), ovvero nei casi in cui nel corso del processo siano state disposte due diverse consulenze tecniche giunte a risultati contrapposti.
In tema di azioni di responsabilità contro gli amministratori, la circostanza che l’attività degli amministratori abbia riguardato solo una porzione ridotta, anche in misura consistente, dell’indebita protrazione dell’operatività della società non può valere a sollevare gli stessi dalla loro responsabilità, potendo tale circostanza rilevare esclusivamente ai fini della ripartizione della rispettiva quota di responsabilità con l’amministratore superstite.
Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore a norma dell’art. 146, secondo comma, legge fall., la mancata (o irregolare) tenuta delle scritture contabili, pur se addebitabile all’amministratore convenuto, non giustifica che il danno risarcibile sia determinato e liquidato nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l’attivo liquidato in sede fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato solo quale parametro per una liquidazione equitativa ove ne sussistano le condizioni, sempreché il ricorso ad esso sia, in ragione delle circostanze del caso concreto, logicamente plausibile e, comunque, l’attore abbia allegato un inadempimento dell’amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l’accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell’amministratore medesimo. [nella specie, appello dell’amministratore parzialmente accolto, con riduzione della condanna in favore del fallimento a circa 245.100 euro].