Nell’ambito dei procedimenti ex art. 2409 c.c., il giudice è tenuto ad esprimere un apprezzamento prudente e ragionato in ordine agli elementi che concorrono a far ritenere sussistenti le irregolarità denunziate. Tuttavia, l’indagine non richiede un livello di approfondimento tale da configurare un vero e proprio accertamento definitivo dei fatti riferiti a carico degli amministratori. Per attivare il procedimento di cui all’art. 2409 c.c. è dunque sufficiente la ricorrenza di un fondato sospetto avente ad oggetto gravi irregolarità gestorie potenzialmente foriere di danno. Il fondato sospetto, tuttavia, non può desumersi dalle mere prospettazioni del ricorrente, il quale è tenuto a fornire elementi indiziari di riscontro.
Affinché possa dirsi integrato il conflitto d’interessi dell’amministratore è richiesto l’accertamento dell’esistenza di un rapporto di incompatibilità tra gli interessi della società e quelli del rappresentante, da dimostrare non in modo astratto od ipotetico ma con riferimento al singolo atto o negozio che, per le sue intrinseche caratteristiche, faccia sorgere utili a favore di un soggetto mediante il sacrificio dell’altro. [nella specie, rigettato il reclamo del socio contro il rigetto della denunzia nei confronti dell’amministratore, suo familiare, di una s.r.l. del settore lapideo].